LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 9-06-1994
REGIONE SICILIA

Norme sull' agriturismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 30
del 14 giugno 1994

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 15

 Requisiti degli interventi sulle aree
e sul patrimonio edilizio
 1.  Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristici
devono essere sprovvisti di barriere architettoniche
a norma del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito
dalla legge 30 marzo 1979, n. 118, in modo da rendere
fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra.
  2.  Gli interventi per il recupero edilizio ai fini
dell' esercizio delle attività  agrituristiche sono definiti
dall' articolo 20, lettere a), b) e c) della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71.
  3.  Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio
edilizio sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche ed architettoniche originarie anche mediante
l' utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali della zona.
  4.  All' accertamento del rispetto delle disposizioni di
cui al comma 3 provvede il sindaco in sede di autorizzazione,
fatte salve eventuali ulteriori diverse competenze.

Indice Sicilia