LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 9-06-1994
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Regione
Siciliana |
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ARTICOLO 15 Requisiti degli interventi sulle aree e sul patrimonio edilizio 1. Gli edifici e le aree attrezzate destinati a usi agrituristici devono essere sprovvisti di barriere architettoniche a norma del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1979, n. 118, in modo da rendere fruibile ai cittadini non deambulanti almeno il piano terra. 2. Gli interventi per il recupero edilizio ai fini dell' esercizio delle attività agrituristiche sono definiti dall' articolo 20, lettere a), b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. 3. Le opere di restauro e sistemazione del patrimonio edilizio sono realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche originarie anche mediante l' utilizzo dei materiali di costruzione tradizionali della zona. 4. All' accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 provvede il sindaco in sede di autorizzazione, fatte salve eventuali ulteriori diverse competenze. |
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